About AITeRM
Chi siamo e cosa facciamo

Il primo passo per realizzare qualcosa è smettere di parlare einiziare ad agire!"
AITERM, l’Associazione Italiana di Tecnici Esperti in Risonanza Magnetica, nasce dall’evoluzione di GITERM (Gruppo Italiano Tecnici Esperti in Risonanza Magnetica).Quello che era un piccolo gruppo di tecnici appassionati è diventato una grande realtà nazionale, un punto di riferimento per i professionisti del settore.
Il passaggio da GITERM ad AITERM rappresenta l’espansione di un sogno: creare una comunità inclusiva e innovativa, dedicata a valorizzare la figura dello specialista in risonanza magnetica, promuovendo crescita, condivisione e collaborazione. Da un’idea condivisa, una realtà che continua a crescere.
AITERM è un'associazione che promuove la cultura della risonanza magnetica, offrendo opportunità di formazione e aggiornamento a tutti, esperti e non. L’obiettivo è migliorare la qualità e la sicurezza delle pratiche professionali, valorizzando la collaborazione tra tecnici, professionisti e operatori del settore sanitario.
Soluzioni Personalizzate
Offriamo soluzioni su misura per affrontare le esigenze specifiche di ogni professionista e struttura, garantendo efficacia e sicurezza nelle operazioni quotidiane.
Tecnologia all'Avanguardia
Utilizziamo le tecnologie più moderne per garantire soluzioni diagnostiche precise e innovative, migliorando l'efficienza e la sicurezza nelle pratiche quotidiane.
Esperienza di Apprendimento
Offriamo un'esperienza formativa fluida e accessibile, per ottimizzare l'apprendimento e aggiornare rapidamente le competenze nel settore della risonanza magnetica.
STATUTO della “Associazione Italiana Tecnici di Radiologia in Risonanza Magnetica"
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Viene costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata “Associazione
Italiana Tecnici di Radiologia in Risonanza Magnetica”.
La associazione può usare anche la denominazione abbreviata “AITRM” .
L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica e non svolge attività sindacali ed è autonoma nei confronti delle altre associazioni scientifiche.
L’associazione ha sede in Via Montanaru, 49, 09047 Su Planu CA. L’associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 - FINALITA'
L’Associazione si pone come riferimento nazionale per la Metodica Radiologica che utilizza campi elettromagnetici a
fini diagnostici della Risonanza Magnetica(RM).
L’Associazione nasce con l’intento di creare una rete di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica operanti in RM, di generare ricchezza culturale, in special modo nel campo dell’ottimizzazione dei protocolli, di condividere esperienza e di sviluppare competenze mediante gli strumenti della formazione, del confronto, della ricerca, nonché dell’esperienza.
ARTICOLO 3 - SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci solo Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.
L’associazione è aperta a tutti i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che si riconoscono nel presente statuto, condividono le finalità e gli obiettivi dell’Associazione e si impegnano personalmente per il loro raggiungimento.
I soci si dividono in due categorie:
– soci fondatori e
– soci ordinari.
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione e redatto lo Statuto.
Chiunque, in possesso dei requisiti richiesti, voglia diventare socio ordinario dell’Associazione deve presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale ha 60 (sessanta) giorni di tempo per accoglierla o respingerla.
L’eventuale diniego di ammissione deve essere motivato in forma scritta.
La domanda di ammissione deve essere corredata dal curriculum professionale del richiedente.
Lo status di socio ordinario si acquisisce tramite l’iscrizione all’Associazione che si formalizza con l’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione.
I soci sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.
La perdita della qualità di socio ordinario avviene per:
– dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, dimissioni che hanno effetto immediato;
– mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
– delibera motivata del Consiglio Direttivo per comportamenti indegni e/o comunque non consoni alle finalità dell’Associazione e/o alla deontologia professionale.
ARTICOLO 4 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi della Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti
ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
E’ composta da tutti i soci, rappresentati anche mediante delega scritta, in regola con il versamento dei contributi.
L’Assemblea viene convocata annualmente a cura del Consiglio Direttivo.
La convocazione avviene mediante avviso in forma scritta, telematica o altro mezzo disponibile al momento della convocazione stessa, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulla pagina Facebook dell’Associazione; il tutto con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo di adunanza, la data e l’orario. Gli argomenti da inserire all’ordine del giorno sono stabiliti dai componenti del Consiglio Direttivo.
I soci possono richiedere in forma scritta al Segretario, almeno 7 (sette) giorni prima dell’invio dell’avviso di convocazione, l’inserimento di uno o più argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può avvenire anche in modalità di tele/ videoconferenza e con voto a distanza purché sia sempre indicato, comunque, anche un luogo fisico di svolgimento. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
In assenza di entrambi, l’Assemblea è presieduta da un Consigliere nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice.
L’Assemblea assume le sue decisioni a scrutinio palese. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta non più di altri quattro soci oltre a se stesso.
I soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Qualora si debba discutere la modifica dello statuto dell’Associazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o tramite delega, di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Sono compiti dell’Assemblea:
– l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario;
– l’approvazione dell’ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
– le deliberazioni sugli argomenti proposti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto da 7 (sette) membri che
durano in carica 4 (quattro) esercizi.
Ogni membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato direttamente nell’Atto Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, all’infuori dei primi che sono nominati direttamente nell’Atto Costitutivo. Qualora cessi dalla carica per qualunque motivo il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente Qualora cessi dalla carica per qualunque motivo il Vice Presidente, le sue funzioni vengono assunte da un Consigliere, nominato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile Qualora cessi dalla carica per qualunque motivo un Consigliere, anche se Presidente o Vice
Presidente, a lui succede il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Qualora per qualsiasi motivo venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, questo si intende decaduto e si procederà a nuove elezioni dell’organo; tali elezioni saranno convocate alla prima occasione utile dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri rimasti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono avvenire con cadenza non inferiore ai sei mesi, salvo motivi comprovati di forza maggiore.
Le riunioni possono avvenire anche in modalità di tele/ video-conferenza e con voto a distanza.
Le riunioni vengono indette su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ Associazione, provvede alle attività della Associazione e ne amministra il patrimonio.
Il Consiglio Direttivo redige ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
ARTICOLO 7 - PRESIDENTE
Al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.
Il primo Presidente viene nominato direttamente nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, vigila sulle delibere prodotte, assume le decisioni ed iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendosi per la ratifica alla successiva riunione del Consiglio Direttivo
Il Presidente con l’approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad uno o più consiglieri in forma transitoria o permanente per la durata del proprio mandato.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente può essere sfiduciato attraverso una mozione motivata che deve essere approvata, mediante votazione a scrutinio palese, dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo nel corso di una riunione all’uopo convocata. La mozione di sfiducia, sottoscritta dai suoi proponenti, dovrà essere allegata alla richiesta di convocazione del Consiglio Direttivo.
La riunione deve svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. In caso di dimissioni, decadenza, sfiducia o impedimento spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ARTICOLO 8 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni
e funzioni ogni qualvolta questi sia impedito o assente.
La presenza unica del Vice Presidente costituisce prova dell’impedimento o dell’assenza del Presidente. Il primo Vice Presidente viene nominato direttamente nell’Atto Costitutivo.
ARTICOLO 9 - SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e ha i compiti di:
– assistere il Presidente nell’organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo; egli è responsabile della stesura e della custodia dei verbali delle stesse, nonché delle Assemblee dei soci;
– collaborare con il Tesoriere nella gestione amministrativa degli iscritti e tenere aggiornato il database dei soci;
– svolgere funzioni di collegamento fra il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
– raccogliere le richieste da inserire all’ordine del giorno delle riunioni e spedire le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il primo Segretario viene nominato direttamente nell’Atto Costitutivo.
ARTICOLO 10 - TESORIERE
Il Tesoriere viene nominato fra i membri del Consiglio Direttivo.
Egli è responsabile degli aspetti economici della vita associativa, tiene la contabilità, compila il bilancio preventivo e consuntivo annuale, predispone la relazione annuale finanziaria e provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo.
Il primo Tesoriere viene nominato direttamente nell’Atto Costitutivo.
ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile amministrativo dell’Associazione, è formato da tre componenti effettivi e da un supplente, eletti dall’Assemblea.
Il primo Collegio dei Revisori dei Conti è nominato direttamente nell’Atto Costitutivo.
Per la durata delle cariche e la rieleggibilità valgono le stesse norme del Consiglio Direttivo.
Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
Il primo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato direttamente nell’atto costitutivo.
I membri del Collegio sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con facoltà di parola, verificano la regolare tenuta della contabilità, danno parere sui bilanci e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo sulla contabilità dell’Associazione.
ARTICOLO 12 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito da:
– quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci;
– contributi di enti pubblici e/o privati e di altre persone fisiche e giuridiche; – eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
– entrate per servizi prestati dall’Associazione;
– eventuali beni mobili anche registrati e immobili;
– avanzi di gestione.
ARTICOLO 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Tesoriere predispone la bozza del bilancio consuntivo e preventivo da far approvare all’Assemblea.
La bozza di bilancio consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo anche in forma telematica entro i 15 (quindici) giorni successivi per l’approvazione.
Entro sessanta giorni dal ricevimento il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
– entrate per servizi prestati dall’Associazione;
– eventuali beni mobili anche registrati e immobili;
– avanzi di gestione.
ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci e la votazione favorevole della maggioranza dei presenti.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità sentito l’Organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La quota sociale o il contributo associativo sono intrasmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non possono essere rivalutati.
ARTICOLO 15 - NORME FINALI
Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme del codice civile.

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